corte Costituzionale:Non è possibile celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, almeno secondo le leggi attualmente vigenti in Italia. E’ quando dichiara la Corte Costituzionale con l’ordinanza 4 del 2011 (a seguito di un ricorso di una coppia di Ferrara che si era vista rifiutare le pubblicazioni dall’Ufficiale di Stato Civile) confermando così la linea affermata nella sentenza 138/10 e nell’ordinanza 276/10.

“La diversità di sesso è elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l’istituto del matrimonio” ed è inutile sollevare la questione di illegittimità costituzionale di una serie di norme del codice civile che impediscono le nozze gay: rispetto al principio di eguaglianza (articoli 3 e 29 della Costituzione) l’alta corte osserva che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

Nel promuovere il giudizio di legittimità, però, la Consulta sottolinea il rapido cambiamento dei costumi e l’affermarsi di altre forme di convivenza, che aspirano comunque ad una tutela che l’attuale ordinamento giuridico non consente.

fonte: TMNews | cassazione.net

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