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Francia: diritto all’interruzione di gravidanza nella Costituzione

L’Assemblée Nationale ha approvato questo 31 Gennaio una riforma che vorrebbe garantire il diritto di aborto inserendolo nella Costituzione.  L’emendamento è stato accolto con 493 voti favorevoli e 30 contrari.  Adesso il testo passerà al Senato e se ne discuterà questo 28 febbraio.

La promessa di inserire la scelta libera di interruzione della gravidanza nella Costituzione era arrivata dal presidente della Repubblica francese durante un discorso in occasione della Festa dell’8 marzo. “I passi avanti seguiti a dibattiti parlamentari, su iniziativa dell’Assemblea Nazionale, consentono, spero, di inserire questa libertà nel quadro del progetto di legge di revisione della Costituzione che sarà preparato nei prossimi mesi“.

L’interruzione di gravidanza in Francia

Secondo la legge francese, l’aborto, è legale grazie alla legge Veil del 1975. Diverse riforme hanno avuto luogo nel XXI secolo, liberalizzando ulteriormente l’accesso all’interruzione di gravidanza. Nel 2001, il limite di dieci settimane è stato esteso fino alla dodicesima settimana e, sempre a partire da quell’anno, le ragazze ancora minorenni non hanno più bisogno del consenso preventivo dei genitori obbligatorio. La minorenne deve essere accompagnata almeno da un adulto che però non è obbligato ad informare i genitori della ragazza.

Fino al 2015 la legge imponeva un periodo di “sospensione” di sette giorni tra la prima richiesta del paziente e una dichiarazione scritta che confermava la sua decisione (il ritardo poteva essere ridotto a due giorni se il paziente si avvicinava a 12 settimane). Tale periodo di attesa obbligatorio è stato abolito a partire dal 9 aprile del 2015.

L’aborto in Italia

L’aborto è legale in Italia secondo la legge 194/1978 

  1.  Lo Stato riconosce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio;
  2. I consultori famigliari assistono la donna in stato di gravidanza;
  3. Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia;
  4. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate;

Altri punti importanti sull’aborto in Italia

  1. 5. L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata se, in grave pericolo vi è la donna o il nascituro;
  2. 6. L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie;
  3. 7. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento;
  4. 8. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo;
  5. 9. Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica;
  6. 10. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela;

Per finire

  1. 11. Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero;,
  2. 12. Se la donna è interdetta per infermità di mente la richiesta può essere fatta da un tutore non legalmente separato;
  3. 13. Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna;
  4. 14. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
  5. 15. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata;
  6. 46. Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto;

La situazione italiana

Attualmente in Italia abortire è difficile perché, secondo gli ultimi dati raccolti, è obiettore di coscienza il 36,2 per cento del personale non medico, il 44,6 per cento degli anestesisti e il 64,6 per cento dei ginecologi, con picchi dell’84,5 per cento nella provincia autonoma di Bolzano, 83,8 per cento in Abruzzo e 82,8 per cento in Molise.

Inoltre, secondo il disegno legge Gasparri, fortunatamente mai andato in porto, si voleva riconoscere la personalità giuridica del feto. Ciò avrebbe causato un grave danno facendo risultare l’aborto come un omicidio. Tra i sostenitori contro l’aborto vi è sicuramente l’associazione Pro “vita” e “famiglia”, Il grosso problema che c’è in Italia è non capire che essere contrari non significa avere il diritto di prevalere su una decisione così importante. Il diritto all’aborto è un diritto essenziale della donna.

 

Raph

 

Fonte: EuroNews