fbpx

Corte Costituzionale: no al terzo genere, ma sì ad interventi chirurgici senza passare dal giudice

Un mezzo passo è stato fatto qualche giorno fa dalla Corte Costituzionale. Grazie alla sentenza n. 143, le persone transgender potranno richiedere di essere operate senza passare prima davanti ad un giudice. D’ora in poi, infatti, basterà la valutazione dello psicoterapeuta e del chirurgo. Ma non finisce qui.

No al genere non binario sui documenti

Infatti, nella stessa sentenza è stato respinto il riconoscimento del genere non binario poiché, secondo la Corte Costituzionale :

 «la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e che, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.». Inoltre Tali considerazioni» – conclude la Corte – «unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, pongono la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale».

In poche parole, viene dichiarato che riconoscere attualmente un terzo genere provocherebbe troppi disagi e incongruenze legislative. Ciò non significa che non dovrebbe essere riconosciuto. Ragion per cui viene tutto rimandato al legislatore (quindi sappiamo già che tutto finirà, in poco tempo, nel dimenticatoio).

La richiesta è partita da una persona transgender di Bolzano

Tutto nasce dalla richiesta di una persona transgender dell’Alto Adige che aveva chiesto al tribunale di Bolzano di cambiare nome e di essere riconosciut* come persona non binaria anche sui documenti indicando come genere “altro”. Il Tribunale di Bolzano aveva giudicato giustificate le sue richieste, ma rilevando che la legge italiana consente solo di attribuire l’identità maschile o femminile, ha chiesto alla Consulta di intervenire.

Con la sentenza n. 143 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevatenei confronti dell’articolo 1 della legge n. 164 del 1982 sul cambio di sesso (o «rettificazione anagrafica»), nella parte in cui non prevede che possa attribuire un genere «non binario» (né maschile, né femminile). Questo perché «l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria».

 

Raph