Le adozioni gay fatte all’estero devono essere riconosciute anche in Italia. E i sindaci che vogliono opporsi alla trascrizione (l’atto che ne riconosce la validità in Italia), non possono farlo. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9006 depositata nei giorni scorsi.
I riconoscimenti delle adozioni gay fatte all’estero da cittadini italiani non sono una novità: il primo risale al 2017, a Firenze. Ma adesso la Cassazione ne ha sancito la definitiva legittimità con una sentenza a Sezioni Unite, che ha così valore di precedente legale. La stessa Cassazione dichiara che:
“l’omosessualità dei genitori non può essere un ostacolo al riconoscimento dell’adozione, quindi non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante,
non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale
ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità”
Adozioni gay all’estero ok, ma in Italia?
In Italia, purtroppo, non è riconosciuta l’adozione omogenitoriale. Tuttavia, la giurisprudenza ha colmato la lacuna legislativa riconoscendo al genitore omosessuale (cosiddetto genitore sociale) la possibilità di adottare il figlio del partner biologico, a condizione che:
- tra il genitore sociale e il minore sussista un legame familiare stabile e consolidato;
- l’adozione risponda al preminente interesse del minore;
- l’adozione risponda al preminente interesse del minore;
- l’adozione sia conforme all’ordine pubblico nazionale: vale a dire all’insieme dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione e vigenti nello Stato italiano. Secondo i giudici, l’adozione a favore di una coppia gay non è contraria all’ordine pubblico nazionale. Ciò in quanto il minore ha il diritto di godere della relazione affettiva instaurata con le persone che, di fatto, fanno parte della sua vita e, quindi, del suo nucleo familiare (ciò a prescindere dai legami genetici e dall’orientamento sessuale). L’ adozione sia conforme all’ordine pubblico nazionale: vale a dire all’insieme dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione e vigenti nello Stato italiano. Secondo i giudici, l’adozione a favore di una coppia gay non è contraria all’ordine pubblico nazionale. Ciò in quanto il minore ha il diritto di godere della relazione affettiva instaurata con le persone che, di fatto, fanno parte della sua vita e, quindi, del suo nucleo familiare (ciò a prescindere dai legami genetici e dall’orientamento sessuale).
E se volessi adottare il figlio del mio partner?
Chi intende chiedere l’adozione del figlio del partner biologico deve presentare una domanda al tribunale per i minorenni (del distretto in cui si trova il minore). Il tribunale dovrà verificare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’adozione in casi particolari. Nello specifico, occorre accertare:
-
- la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;
- l’età dell’adottante superiore di almeno 18 anni quella dell’adottando;
- il consenso dell’adottante;
- il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni (se il bambino ha compiuto i 12 anni deve essere sentito);
- l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Nel caso in cui il rifiuto dell’assenso sia ritenuto dal tribunale ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione sarà disposta ugualmente.
Inoltre, per valutare se l’adozione risponde al preminente interesse del minore, il giudice può disporre delle indagini tramite i servizi sociali. La verifica riguarderà:
- l’idoneità affettiva dell’adottante e la sua capacità di educare ed istruire il minore;
- la situazione patrimoniale ed economica della coppia;
- la salute e l’ambiente familiare;
- i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore: ad esempio, in virtù di un rapporto affettivo pregresso tra il bambino e la compagna della mamma;
- la personalità del minore.
La giurisprudenza, inoltre, ha previsto anche la possibilità che possa essere trascritto in Italia il certificato di nascita di un bambino nato in seguito a fecondazione assistita, indipendentemente dall’orientamento sessuale della coppia. Di conseguenza, anche nel nostro Paese il minore ha il diritto ad essere identificato come figlio di due genitori omosessuali.
Quindi è facile per una coppia omogenitoriale adottare?
Assolutamente no! Questi sono casi che non fanno la regola. Nel 2016, nella legge Cirinnà, è stato rifiutato proprio la stepchild adoption, voluto fortemente dal Ministro. Ciò avrebbe quindi tutelato e approvato le adozioni omogenitoriali in Italia, assicurando una serie di diritti ad entrambi i genitori e al figlio stesso (vedi Codice Civile Libro I- Delle persone e della famiglia).
Questo “riconoscimento di adozioni all’estero”, sa di ipocrisia. Perché accettiamo quelle all’estero e non quelle in Italia? è un po’ assurdo…
Raph